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Lo Sportello del Consumatore è previsto dalla Legge 4/2013. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
Quando ci si può rivolgere allo sportello:
Possono rivolgersi allo Sportello i committenti per richiedere info odenunciare eventuali contestazioni ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo;Il committente può richiedere altresì informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi dell’iscritto all’Associazione.
Come Attivare la procedura:
La procedura può essere attivata inviando una segnalazione o una richiesta all’indirizzo mail onpec.segreteria@gmail.com con Oggetto: "Sportello del Consumatore"